Registrazione dei LOG degli accessi degli amministratori di sistema

Il software Business Log è la soluzione ottimale per adempiere alle disposizioni dettate dal Garante per la protezione dei dati personali in tema di Amministratori di Sistema.
La disposizione emanata prevede che entro il termine del 15 Dicembre 2009 le aziende - private e pubbliche - dovranno registrare e conservare i dati relativi agli accessi degli Amministratori di Sistema ai sistemi contenenti dati sensibili da loro gestiti, al fine di agevolare la “verifica sulla loro attività da parte di chi ha la titolarità delle banche dati e dei sistemi informatici” (Gazzetta Ufficiale n. 300, 24 Dicembre 2008).



Monitoraggio dei pc in rete, registrazione e conservazione dei log

Con il software Business Log è possibile monitorare tutti i PC client connessi in rete (anche sotto dominio), scaricare il log, visualizzare un elenco filtrabile ed esportabile e conservare i dati in un deposito dati sicuro ed accessibile solo agli utenti autorizzati. I log vengono mantenuti totalmente inalterati in conformità alle richieste della normativa.
Business Log registra tutti i Log indipendentemente dal numero di Server/Client presenti. È possibile schedularne la scansione in modo da ottenere un download automatico dei Log eventi dei PC selezionati.
Business Log permette di avere una centralizzazione e conservazione sicura dei log, in quanto tutti gli accessi effettuati dagli Amministratori di Sistema ai dispositivi contenenti dati personali vengono registrati e resi disponibili. I dati così raccolti, conservati all’interno del data center verranno cifrati e mantenuti strettamente riservati, potranno essere consultati in qualsiasi momento solo dagli utenti indicati dal cliente. Non è richiesta nessuna installazione di hardware aggiuntivi da parte del cliente ma soltanto un’applicazione software sul server.



Chi sono gli Amministratori di Sistema

Gli "amministratori di sistema" sono figure essenziali per la sicurezza delle banche dati e la corretta gestione delle reti telematiche. Sono esperti chiamati a svolgere delicate funzioni che comportano la concreta capacità di accedere a tutti i dati che transitano sulle reti aziendali ed istituzionali. Ad essi viene affidato spesso anche il compito di vigilare sul corretto utilizzo dei sistemi informatici di un'azienda o di una pubblica amministrazione.
Per questo il Garante ha deciso di richiamare l'attenzione di enti, amministrazioni, società private sulla figura professionale dell' amministratore di sistema e ha prescritto l'adozione di specifiche misure tecniche ed organizzative che agevolino la verifica sulla sua attività da parte di chi ha la titolarità delle banche dati e dei sistemi informatici.
Le ispezioni effettuate in questi anni dall'Autorità hanno permesso di mettere in luce in diversi casi una scarsa consapevolezza da parte di organizzazioni grandi e piccole del ruolo svolto dagli amministratori di sistema. I gravi casi verificatisi negli ultimi anni hanno evidenziato una preoccupante sottovalutazione dei rischi che possono derivare quando l'attività di questi esperti sia svolta senza il necessario controllo.
Le misure e le cautele dovranno essere messe in atto entro quattro mesi da parte di tutte le aziende private e da tutti i soggetti pubblici, compresi gli uffici giudiziari, le forze di polizia, i servizi di sicurezza. Sono esclusi invece i trattamenti di dati, sia in ambito pubblico che privato, effettuati a fini amministrativo contabile, che pongono minori rischi per gli interessati.

  •  Registrazione degli accessi. Adozione di sistemi di controllo che consentano la registrazione degli accessi effettuate dagli amministratori di sistema ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici.
    Le registrazioni devono comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le ha generate e devono essere conservate per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi.
  •  Verifica della attività. Verifica almeno annuale da parte dei titolari del trattamento sulla rispondenza dell'operato degli amministratori di sistema alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza previste dalla legge per i trattamenti di dati personali.
  •  Elenco degli amministratori di sistema e loro caratteristiche. Ciascuna azienda o soggetto pubblico dovrà inserire nel documento programmatico della sicurezza o in un documento interno (disponibile in caso di accertamenti da parte del Garante) gli estremi identificativi degli amministratori di sistema e l'elenco delle funzioni loro attribuite.
    Dovranno infine essere valutate con attenzione esperienza, capacità, e affidabilità della persona chiamata a ricoprire il ruolo di amministratore di sistema, che deve essere in grado di garantire il pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, compreso il profilo della sicurezza.


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 Informativa art. 13 GDPR 2016/679 -  I dati raccolti in questo modulo non sono destinati alla memorizzazione in archivi informatici. Le informazioni contenute saranno inviate via email a DeltaTech Srl che le trattarà per il tempo strettamente necessario a dare corso alla richiesta dell'utente. Al termine del trattamento i dati saranno rimossi permanentemente.



Domande frequenti

Cosa deve intendersi per "amministratore di sistema"?

In assenza di definizioni normative e tecniche condivise, nell'ambito del provvedimento del Garante l'amministratore di sistema è assunto quale figura professionale dedicata alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengano effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i sistemi software complessi quali i sistemi ERP (Enterprise resource planning) utilizzati in grandi aziende e organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali. Il Garante non ha inteso equiparare gli "operatori di sistema" di cui agli articoli del Codice penale relativi ai delitti informatici, con gli "amministratori di sistema": questi ultimi sono dei particolari operatori di sistema, dotati di specifici privilegi. Anche il riferimento al d.P.R. 318/1999 nella premessa del provvedimento è puramente descrittivo poiché la figura definita in quell'atto normativo (ormai abrogato) è di minore portata rispetto a quella cui si fa riferimento nel provvedimento. Non rientrano invece nella definizione quei soggetti che solo occasionalmente intervengono (p.es., per scopi di manutenzione a seguito di guasti o malfunzioni) sui sistemi di elaborazione e sui sistemi software.

Una licenza vale per l'intero dominio (o gruppo) indipendentemente dal numero di client o server?

Si, la licenza vale per l’intero dominio

Si possono ritenere esclusi i trattamenti relativi all'ordinaria attività di supporto delle aziende, che non riguardino dati sensibili, giudiziari o di traffico telefonico/telematico? Ci si riferisce ai trattamenti con strumenti elettronici finalizzati, ad esempio, alla gestione dell'autoparco, alle procedure di acquisto dei materiali di consumo, alla manutenzione degli immobili sociali ecc...).

Tali trattamenti possono considerarsi compresi tra quelli svolti per ordinarie finalità amministrativo-contabili e, come tali, esclusi dall'ambito applicativo del provvedimento.

Si chiede se sia necessario conformarsi al provvedimento nel caso della fornitura di servizi di gestione sistemistica a clienti esteri (housing, hosting, gestione applicativa, archiviazione remota...) da parte di una società italiana non titolare dei dati gestiti.

Il provvedimento si rivolge solo ai titolari di trattamento. I casi esemplificati prefigurano al più una responsabilità di trattamento (secondo il Codice italiano), e sono quindi esclusi dall'ambito applicativo del provvedimento.

È corretto affermare che l'accesso a livello applicativo non rientri nel perimetro degli adeguamenti, in quanto l'accesso a una applicazione informatica è regolato tramite profili autorizzativi che disciplinano per tutti gli utenti i trattamenti consentiti sui dati?

Si. L'accesso applicativo non è compreso tra le caratteristiche tipiche dell'amministratore di sistema e quindi non è necessario, in forza del provvedimento del Garante, sottoporlo a registrazione.

Cosa si intende per "estremi identificativi" degli amministratori di sistema?

Si tratta del minimo insieme di dati identificativi utili a individuare il soggetto nell'ambito dell'organizzazione di appartenenza. In molti casi possono coincidere con nome, cognome, funzione o area organizzativa di appartenenza.

Nella designazione degli amministratori di sistema occorre valutare i requisiti morali? [Rif. comma 2, lettera a]

No. Il riferimento alle caratteristiche da prendere in considerazione, al comma 2, lettera a), del dispositivo, è all'esperienza, alla capacità e all'affidabilità del soggetto designato. Si tratta quindi di qualità tecniche, professionali e di condotta, non di requisiti morali.

La registrazione degli accessi è relativa al sistema operativo o anche ai DBMS?

Tra gli accessi logici a sistemi e archivi elettronici sono comprese le autenticazioni nei confronti dei data base management systems (DBMS), che vanno registrate.

Il regime di conoscibilità degli amministratori di sistema è da intendersi per i soli trattamenti inerenti i dati del personale e dei lavoratori?

Si.

Cosa si intende per "consultazione in chiaro"?

Il riferimento in premessa (par. 1 "Considerazioni preliminari") è alla criticità di mansioni che comportino la potenzialità di violazione del dato personale anche in condizioni in cui ne sia esclusa la conoscibilità, come può avvenire, per esempio, nel caso della cifratura dei dati.

Quali sono le finalità di audit che ci dobbiamo porre con la registrazione e raccolta di questi log?

La raccolta dei log serve per verificare anomalie nella frequenza degli accessi e nelle loro modalità (orari, durata, sistemi cui si è fatto accesso…). L'analisi dei log può essere compresa tra i criteri di valutazione dell'operato degli amministratori di sistema.

Cosa dobbiamo intendere per evento che deve essere registrato nel log? Solo l'accesso o anche le attività eseguite?

Il provvedimento non chiede in alcun modo che vengano registrati dati sull'attività interattiva (comandi impartiti, transazioni effettuate) degli amministratori di sistema.

Quali potrebbero essere gli scopi di verifica rispetto ai quali valutare l'adeguatezza?

Quelli descritti al paragrafo 4.4 del provvedimento e ribaditi al punto 2, lettera e), del dispositivo. L'adeguatezza è da valutare in rapporto alle condizioni organizzative e operative dell'organizzazione.

Si individuano livelli di robustezza specifici per la garanzia della integrità?

No. La valutazione è lasciata al titolare, in base al contesto operativo.

Come va interpretata la caratteristica di inalterabilità dei log?

Caratteristiche di mantenimento dell'integrità dei dati raccolti dai sistemi di log sono in genere disponibili nei più diffusi sistemi operativi, o possono esservi agevolmente integrate con apposito software. Il requisito può essere ragionevolmente soddisfatto con la strumentazione software in dotazione, nei casi più semplici, e con l'eventuale esportazione periodica dei dati di log su supporti di memorizzazione non riscrivibili.
In casi più complessi i titolari potranno ritenere di adottare sistemi più sofisticati, quali i log server centralizzati e "certificati". È ben noto che il problema dell'attendibilità dei dati di audit, in genere, riguarda in primo luogo la effettiva generazione degli auditable events e, successivamente, la loro corretta registrazione e manutenzione. Tuttavia il provvedimento del Garante non affronta questi aspetti, prevedendo soltanto, come forma minima di documentazione dell'uso di un sistema informativo, la generazione del log degli "accessi" (login) e la loro archiviazione per almeno sei mesi in condizioni di ragionevole sicurezza e con strumenti adatti, in base al contesto in cui avviene il trattamento, senza alcuna pretesa di instaurare in modo generalizzato, e solo con le prescrizioni del provvedimento, un regime rigoroso di registrazione degli usage data dei sistemi informativi.

Come va interpretata la caratteristica di completezza del log? Si intende che ci devono essere tutte le righe? L'adeguatezza rispetto allo scopo della verifica deve prevedere un'analisi dei rischi?

La caratteristica di completezza è riferita all'insieme degli eventi censiti nel sistema di log, che deve comprendere tutti gli eventi di accesso interattivo che interessino gli amministratori di sistema su tutti i sistemi di elaborazione con cui vengono trattati, anche indirettamente, dati personali. L'analisi dei rischi aiuta a valutare l'adeguatezza delle misure di sicurezza in genere, e anche delle misure tecniche per garantire attendibilità ai log qui richiesti.

Laddove il file di log contenga informazioni più ampie, va preso tutto il log o solo la riga relativa all'access log? [Rif. comma 2, lettera f]

Qualora il sistema di log adottato generi una raccolta dati più ampia, comunque non in contrasto con le disposizioni del Codice e con i principi della protezione dei dati personali, il requisito del provvedimento è certamente soddisfatto. Comunque è sempre possibile effettuare un'estrazione o un filtraggio dei logfilesal fine di selezionare i soli dati pertinenti agli AdS.

Cosa si intende per access log (log-in, log-out, tentativi falliti di accesso, altro?...) [Rif. comma 2, lettera f]

Per access log si intende la registrazione degli eventi generati dal sistema di autenticazione informatica all'atto dell'accesso o tentativo di accesso da parte di un amministratore di sistema o all'atto della sua disconnessione nell'ambito di collegamenti interattivi a sistemi di elaborazione o a sistemi software. Gli event records generati dai sistemi di autenticazione contengono usualmente i riferimenti allo "username" utilizzato, alla data e all'ora dell'evento (timestamp), una descrizione dell'evento (sistema di elaborazione o software utilizzato, se si tratti di un evento di log-in, di log-out, o di una condizione di errore, quale linea di comunicazione o dispositivo terminale sia stato utilizzato…).

Oltre alla job description si deve andare più in dettaglio? Si devono indicare i singoli sistemi e le singole operazioni affidate?

No, è sufficiente specificare l'ambito di operatività in termini più generali, per settori o per aree applicative, senza obbligo di specificarlo rispetto a singoli sistemi, a meno che non sia ritenuto necessario in casi specifici.

Cosa si intende per descrizione analitica degli ambiti di operatività consentiti all'ADS? [Rif. comma 2, lettera d]

Il provvedimento prevede che all'atto della designazione di un amministratore di sistema, venga fatta "elencazione analitica" degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato, ovvero la descrizione puntuale degli stessi, evitando l'attribuzione di ambiti insufficientemente definiti, analogamente a quanto previsto al comma 4 dell'art. 29 del Codice riguardante i responsabili del trattamento.

Chiarire i casi di esclusione dall'obbligo di adempiere al provvedimento.

Sono esclusi i trattamenti effettuati in ambito pubblico e privato a fini amministrativo-contabili che, ponendo minori rischi per gli interessati, sono stati oggetto delle misure di semplificazione introdotte nel corso del 2008 per legge (art. 29 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv., con mod., con l. 6 agosto 2008, n. 133; art. 34 del Codice; Provv. Garante 27 novembre 2008).

Cosa si intende per operato dell'amministratore di sistema soggetto a controllo almeno annuale?

È da sottoporre a verifica l'attività svolta dall'amministratore di sistema nell'esercizio delle sue funzioni. Va verificato che le attività svolte dall'amministratore di sistema siano conformi alle mansioni attribuite, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

Relativamente all'obbligo di registrazione degli accessi logici degli AdS, sono compresi anche i sistemiclient oltre che quelli server?

Si, anche i client, intesi come "postazioni di lavoro informatizzate", sono compresi tra i sistemi per cui devono essere registrati gli accessi degli AdS. Nei casi più semplici tale requisito può essere soddisfatto tramite funzionalità già disponibili nei più diffusi sistemi operativi, senza richiedere necessariamente l'uso di strumenti software o hardwareaggiuntivi. Per esempio, la registrazione locale dei dati di accesso su una postazione, in determinati contesti, può essere ritenuta idonea al corretto adempimento qualora goda di sufficienti garanzie di integrità. Sarà comunque con valutazione del titolare che dovrà essere considerata l'idoneità degli strumenti disponibili oppure l'adozione di strumenti più sofisticati, quali la raccolta dei log centralizzata e l'utilizzo di dispositivi non riscrivibili o di tecniche crittografiche per la verifica dell'integrità delle registrazioni.

Il caso di uso esclusivo di un personal computer da parte di un solo amministratore di sistema rientra nell'ambito applicativo del provvedimento?

Non è possibile rispondere in generale. In diversi casi, anche con un personal computer possono essere effettuati delicati trattamenti rispetto ai quali il titolare ha il dovere di prevedere e mettere in atto anche le misure e gli accorgimenti previsti nel provvedimento. Nel caso-limite di un titolare che svolga funzioni di unico amministratore di sistema, come può accadere in piccolissime realtà d'impresa, non si applicheranno le previsioni relative alla verifica delle attività dell'amministratore né la tenuta del log degli accessi informatici.

Cosa vuol dire la locuzione "Qualora l'attività degli ADS riguardi anche indirettamente servizi o sistemi che…"

I titolari sono tenuti a instaurare un regime di conoscibilità dell'identità degli amministratori di sistema, quale forma di trasparenza interna all'organizzazione a tutela dei lavoratori, nel caso in cui un amministratore di sistema, oltre a intervenire sotto il profilo tecnico in generici trattamenti di dati personali in un'organizzazione, tratti anche dati personali riferiti ai lavoratori operanti nell'ambito dell'organizzazione medesima o sia nelle condizioni di acquisire conoscenza di dati a essi riferiti (in questo senso il riferimento nel testo del provvedimento all'"anche indirettamente…").